Sez. 3, Ordinanza n. 2676 del 11/02/2004 (Rv. 570062 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - IN GENERE | Sentenza declinatoria d'incompetenza emessa nei confronti della disciolta USL.- Regolamento necessario di competenza - Notificazione all' Azienda Sanitaria Locale - Inammissibilità - Carenza di legittimazione passiva delle AASSLL per i rapporti pendenti al momento della loro istituzione - Conseguenze - Ordine d'integrazione del contraddittorio - Ammissibilità - Esclusione.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - IN GENERE
Nei rapporti obbligatori facenti capo alle disciolte UU.SS.LL. sono Succedute le Gestioni Stralcio, dotate di autonomia amministrativa e contabile nonché di soggettività ed autonomia processuale, sicché, in relazione ai suddetti rapporti attivi e passivi come confermato anche dall'art. 56 Legge regionale sarda n. 11/1998, l'Azienda Sanitaria Locale della Regione Sardegna è priva di legittimazione sostanziale e processuale. Ne consegue che è inammissibile, perché notificato all'Azienda Sanitaria Locale, il regolamento di competenza avverso la sentenza emessa nei confronti della disciolta USL. Nè, d'altra parte, in considerazione della carenza di legittimazione passiva dell'unico soggetto (erroneamente) evocato in giudizio, può essere disposta nei confronti della Gestione Stralcio l'integrazione del contraddittorio, presupponendo questa che il contraddittorio, seppure non integro, sia stato instaurato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)