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Sez. 3, Sentenza n. 7529 del 12/04/2005 (Rv. 582039 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - IN GENERE | Soppressione delle USL e istituzione delle AUSL - Conseguenze - Successione delle regioni nei rapporti obbligatori di pertinenza delle USL - Sussistenza - Gestioni stralcio - Attribuzioni - Proroga della soggettività delle USL - Configurabilità - Conseguenze - Impugnazione avverso una sentenza resa nei confronti di una USL - Legittimazione della AUSL subentrante - Sussistenza - Esclusione - Legittimazione della gestione stralcio o della regione - Sussistenza - Art. 4 della legge Regione Friuli Venezia Giulia n. 21 del 2001 - Natura di interpretazione autentica dell'art. 9 della legge reg. n. 12 del 1994 - Configurabilità - Pronunzia Corte Cost. n. 89 del 2000 - Conformità - Conseguenze in tema di legittimazione sostanziale e processuale della Regione in ordine ai pregressi rapporti creditori e debitori delle soppresse USL.
Stato
decisa il 2005-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582039-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - IN GENERE

A norma dell'art. 6 legge n. 724 del 1994 (prevedente che in nessun caso le regioni possono far gravare sulle costituite aziende unità sanitarie locali i debiti già facenti capo alle soppresse unità sanitarie locali), si è realizzata una successione "ex lege" della regione nei rapporti obbligatori già di pertinenza delle USL, attraverso la creazione di apposite gestioni stralcio, fruenti della soggettività dell'ente soppresso (prolungata durante la fase liquidatoria) e rappresentate dal direttore generale delle costituite AUSL, che, in veste di commissario liquidatore, agisce nell'interesse della regione; ne consegue che, ove la successione intervenga in corso di causa, la legittimazione processuale attiva e passiva e, in particolare, la legittimazione ad impugnare la sentenza resa nei confronti di una USL, spetta non già alla AUSL subentrante, bensì alla USL soppressa (la cui soggettività continua nella gestione stralcio per tutta la fase liquidatoria), ovvero alla regione, in ipotesi di intervento o chiamata in causa di essa nella sua qualità di successore a titolo particolare. Principi che trovano conferma nell'art. 4 della legge della Regione Friuli Venezia Giulia 4 settembre 2001, n. 21, -secondo il quale "in via di interpretazione autentica dell'art. 9, commi secondo e quarto, della legge reg. 30 agosto 1994, n. 12, ai direttori generali delle aziende sanitarie regionali, quali commissari delle gestioni liquidatorie delle soppresse unità sanitarie locali, spetta l'amministrazione esclusiva e diretta di ogni rapporto giuridico connesso con tali gestioni, nonchè la rappresentanza delle medesime in materia di liti attive e passive" -, di interpretazione autentica, in senso conforme alla pronunzia Corte costituzionale (ord.), 31 marzo 2000, n. 89, del citato art. 9 della legge reg. n. 12 del 1994.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Decreto Legge 30/12/1992 num. 502 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/1994 num. 724 art. 6 CORTE COST., Legge 28/12/1995 num. 549 art. 2 CORTE COST., Legge Reg. Friuli-Venezia-Giulia 04/08/1994 num. 12 art. 9, Legge Reg. Friuli-Venezia-Giulia 04/09/2001 num. 21 art. 4, Preleggi art. 11 CORTE COST., Preleggi art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)