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Sez. 4, Sentenza n. 10055 del 04/06/1981 Ud. (dep. 07/11/1981) Rv. 150893 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - IN GENERE - CAUTELE IN GENERALE - MANOVRA DI RETROMARCIA - OBBLIGO DI CAUTELA - PECULIARITÀ DELL'OBBLIGO.*
Stato
decisa il 1981-06-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/150893-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - IN GENERE - CAUTELE IN GENERALE - MANOVRA DI RETROMARCIA - OBBLIGO DI CAUTELA - PECULIARITÀ DELL'OBBLIGO.*

Colui, che esegua una difficile manovra di retromarcia con un veicolo ingombrante ed una visuale non completamente libera, ha, quale regola di normale prudenza, l'Obbligo di ispezionare attentamente la strada a tergo e di procedere con la massima cautela, onde fronteggiare qualsiasi evenienza. (sulla necessità di adoperare la massima cautela per una manovra del genere: V mass n 148011, anno 1981).*

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 101, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 101

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)