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Sez. 4, Sentenza n. 2106 del 07/10/1980 Ud. (dep. 11/03/1981) Rv. 148011 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - CAUTELE IN GENERALE - RETROMARCIA - MANOVRA PERICOLOSA - OBBLIGO RIGOROSO DI CAUTELE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1980-10-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/148011-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - CAUTELE IN GENERALE - RETROMARCIA - MANOVRA PERICOLOSA - OBBLIGO RIGOROSO DI CAUTELE - FATTISPECIE.*

In presenza di una manovra pericolosa si impone al conducente il dovere di attuare particolari cautele anche, eventualmente, giovandosi di persona a terra. (fattispecie in tema di omicidio colposo cagionato in un cantiere con una manovra in retromarcia, effettuata, peraltro, in accelerazione su di una stretta rampa sterrata, delimitata da un lato da una catasta di cassette vuote alla rinfusa).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Strada art. 101, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 101

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)