Concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione di indennita' particolari
Testo vigente
Art. 11
1. Per i servizi svolti dal personale delle dogane fuori del circuito doganale e per quelli svolti dal personale dei compartimenti e delle circoscrizioni doganali nel caso di sopralluoghi o ispezioni presso le dogane non aventi la medesima sede o sede limitrofa a quella dell'ufficio di appartenenza ovvero presso gli altri luoghi ove si effettuano operazioni doganali, spetta il trattamento di missione in deroga ai limiti di distanza o di durata minimi stabiliti dalle norme generali in materia.
Art. 12
1. Per i riscontri tecnici svolti fuori sede dal personale dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette spetta al personale medesimo il trattamento di missione in deroga ai limiti di distanza o di durata minimi stabiliti dalle norme generali in materia.
Art. 13
1. Per i servizi relativi alle imposte di fabbricazione svolti fuori dell'ufficio spetta al personale il trattamento di missione in deroga ai limiti di distanza o di durata minimi stabiliti dalle norme generali in materia.
2. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 21 dicembre 1978, n. 852.
3. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 21 dicembre 1978, n. 852.
Art. 14
1. Il secondo comma dell'art. 19 della legge 5 marzo 1961, n. 90, e' sostituito dal seguente:
"Le prestazioni comunque rese in eccedenza alle 40 ore settimanali dagli operai adibiti a servizi di semplice vigilanza, guardiania o custodia, dagli operai comandati su navi o addetti al servizio delle piccole navi e, in ogni caso, dagli operai che prestano un'opera discontinua, sono retribuite forfettariamente mediante un compenso pari all'8 per cento della paga giornaliera in godimento da elevare al 10 per cento nella settimana in cui dette prestazioni superano le quattro ore".
Art. 15
1. Gli emolumenti riscossi dai conservatori dei registri immobiliari e dai procuratori delle tasse ed imposte indirette sugli affari incaricati del servizio ipotecario, ai sensi del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n. 870, e successive modificazioni, sono versati integralmente al bilancio dello Stato in conto entrate eventuali del Tesoro.
2. Le spese previste dall'art. 37 della legge 25 giugno 1943, n. 540, sono assunte a carico del bilancio dello Stato secondo modalita' che saranno stabilite con decreto del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con il Ministro per il tesoro.
Art. 16
ARTICOLO ABROGATO DALLA LEGGE 20 LUGLIO 1982, N. 464
Art. 17
1. Le indennita' dovute dai privati e dagli enti non territoriali per i sottoindicati servizi restano fissate nelle misure stabilite con i decreti ministeriali a fianco di ciascuno indicate:
1) servizi straordinari prestati dal personale doganale e della guardia di finanza nell'interesse del commercio - decreto del Ministro per le finanze 29 luglio 1971;
2) analisi di merci e riscontri tecnici fuori orario o fuori sede - decreto del Ministro per le finanze 18 aprile 1973;
3) riscontri tecnici eseguiti fuori orario o fuori ufficio dal personale delle imposte di fabbricazione - decreto del Ministro per le finanze 14 luglio 1971;
2. CAPOVERSO ABROGATO DALLA L. 20 LUGLIO 1982, n. 464.
Art. 18
1. In aggiunta al trattamento economico previsto dagli articoli 89 e 91 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, modificato dall'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, ai gestori delle ricevitorie del lotto compete un assegno perequativo pensionabile commisurato a quello fissato per il parametro 183 della carriera esecutiva amministrativa degli impiegati civili dello Stato e al parametro 213 al compimento del quindicesimo anno di servizio e al parametro 245 al compimento del ventesimo anno di servizio.
2. Rimangono immutate la misura e le modalita' per il rimborso delle spese di gestione, di cui all'art. 95 della legge suddetta, modificato dall'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.
3. Agli aiuto ricevitori del lotto, agli aiuto ricevitori del ruolo aggiunto ed ai commessi avventizi autorizzati a prestare servizio in sostituzione di aiuto ricevitori, in aggiunta alla retribuzione stabilita dall'art. 191 del regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie, approvato con regio decreto-legge 25 luglio 1940, n. 1077, modificato dall'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, compete l'assegno pensionabile attribuito ai corrispondenti parametri della carriera esecutiva previsti per il personale sussidiario del lotto.
4. L'assegno perequativo e' ridotto rispettivamente a due terzi ed a meta', con arrotondamento all'eccesso di lire cento, quando la prestazione e' limitata a 4 o a 3 giorni la settimana.
5. L'ente fondo trattamento di quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto sara' reintegrato annualmente dallo Stato della maggiore spesa derivante dalla pensionabilita' dell'assegno perequativo spettante al personale di cui al presente articolo.
Art. 19
1. Le autorizzazioni ad effettuare prestazioni straordinarie per il personale indicato nell'art. 22 della legge 28 luglio 1971, n. 585, nell'art. 8, comma terzo, della legge 12 agosto 1962, n. 1289, nell'art. 19, comma quarto, della legge 12 agosto 1962, n. 1290, e nell'art. 1 della legge 3 maggio 1971, n. 318, sono limitate ad un massimo individuale complessivo di 70 ore mensili.
2. Il limite massimo individuale di prestazioni straordinarie che il personale della direzione generale della Cassa depositi e prestiti e quello di cui all'art. 26 della legge 4 febbraio 1958, n. 87 e successive proroghe, possono essere autorizzati ad effettuare mensilmente e' fissato in 80 ore complessive.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con i Ministri per l'organizzazione della pubblica amministrazione e per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, sono determinati gli uffici aventi funzioni di diretta collaborazione all'opera del Ministro e come tali tenuti in via ordinaria e continuativa all'osservanza di un orario di servizio eccedente quello d'obbligo ed esteso anche alle ore pomeridiane, nonche' il contingente del personale dipendente dello Stato ivi applicato con formale provvedimento che, in relazione alle esigenze funzionali degli uffici stessi, e' tenuto a tali straordinarie prestazioni di lavoro. Al predetto personale, anche in deroga alle norme vigenti, possono essere attribuiti compensi per lavoro straordinario effettivamente prestato, nella misura di cui al decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 19, e successive modificazioni, per un numero mensile individuale di ore non superiori a 80. Per il personale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni, ove ricorrano circostanze di particolare impegno, il numero delle ore di lavoro straordinario puo' essere maggiorato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in relazione alle effettive prestazioni di servizio.
4. Per il periodo dal 1 gennaio 1973 alla data di entrata in vigore della presente legge i compensi eventualmente corrisposti in eccedenza ai limiti sopraindicati saranno recuperati all'atto della corresponsione dell'assegno perequativo pensionabile dovuto per lo stesso periodo.
Art. 20
1. Nel caso in cui la media mensile del premio industriale riscosso nell'anno 1972 dal personale del Ministero per il tesoro e da quello amministrativo della Corte dei conti in servizio rispettivamente presso l'ufficio centrale di ragioneria dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e presso l'ufficio di riscontro atti della stessa amministrazione risulti superiore all'importo dell'assegno perequativo pensionabile, la differenza e' conservata ad personam limitatamente al personale non dirigente del predetto Ministero e della Corte dei conti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovi in servizio presso gli uffici medesimi.
2. La differenza conservata ad personam sara' riassorbita con gli aumenti economici a carattere generale e con quelli dell'assegno perequativo per progressione di carriera e di classe e si perde in caso di passaggio ad altro ufficio.
Art. 21
1. I compensi previsti dall'art. 62, comma quarto, del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, e gli onorari stabiliti con decreto del Ministro per i lavori pubblici 18 settembre 1967 per gli ingegneri ed architetti dell'amministrazione dello Stato in attivita' di servizio, vanno versati al bilancio dello Stato in conto entrate eventuali del Tesoro.
2. Nessun corrispettivo e' dovuto agli interessati per l'attivita' a carattere professionale dagli stessi eventualmente svolta quali dipendenti o in rappresentanza dello Stato eccettuato il compenso per lavoro straordinario per l'attivita' svolta oltre il normale orario di lavoro anche in eccedenza ai limiti orari previsti dalle norme in materia, e l'indennita' di missione per i servizi fuori sede.
Art. 22
1. Nei confronti del personale della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e della Direzione generale dell'aviazione civile, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, la differenza tra l'assegno mensile previsto dai commi primo e quarto dell'art. 4 del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito con modificazioni nella legge 16 febbraio 1967, n. 14, e successive estensioni, aumentato dell'eventuale assegno personale ivi previsto, e l'assegno perequativo di cui all'art. 1 della presente legge e' conservata a titolo di assegno ad personam riassorbibile. L'assegno ad personam eventualmente attribuito al personale non dipendente dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che esplichi i relativi servizi contabili e di ragioneria, viene soppresso all'atto del trasferimento del personale stesso ad altro ufficio.
2. Al personale degli uffici periferici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non dirigente possono essere corrisposti, in relazione alle prestazioni effettivamente rese, compensi per lavoro straordinario anche in eccedenza ai limiti orari previsti dalle vigenti disposizioni. Per le operazioni tecniche svolte fuori dall'ufficio sede di servizio spetta il trattamento di missione anche in deroga ai limiti di distanza e di durata minimi stabiliti dalle norme generali in materia.
3. I compensi e le indennita' previsti dal comma precedente vanno corrisposti entro un limite di spesa annua pari alla somma stanziata in bilancio nell'esercizio 1973 a titolo di maggiorazione dell'assegno mensile per il personale degli uffici periferici.
4. Nulla e' innovato a quanto disposto dall'art. 5 del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito con modificazioni nella legge 16 febbraio 1967, n. 14.
5. L'assegno personale di cui al secondo comma dell'art. 4 del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito con modificazioni nella legge 16 febbraio 1967, n. 14, e' soppresso, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei confronti di tutti i dipendenti statali che, a qualsiasi titolo, ne siano provvisti.
Art. 23
1. Resta fermo il disposto dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1965, n. 1441.
2. Restano, del pari, ferme le disposizioni concernenti l'indennita' speciale di seconda lingua di cui alla legge 23 ottobre 1961, n. 1165, anche nei confronti del personale di cui alla legge 30 luglio 1973, n. 477.
Art. 24
1. Agli ispettori metrici che compiono le operazioni di verificazioni delle misure, dei pesi e degli strumenti portatili per pesare e misurare, in localita' distanti oltre tre chilometri dalla sede dell'ufficio metrico permanente o temporaneo, spettano il rimborso delle spese per il trasporto dei campioni e degli strumenti necessari. Per le operazioni compiute a distanza non superiore a tre chilometri spetta l'indennita' fissa prevista dal decreto ministeriale 7 febbraio 1952 emanato dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.
2. Per la verificazione periodica di strumenti metrici fissi nell'ambito del comune sede dell'ufficio metrico permanente o temporaneo, qualora gli utenti non provvedano direttamente al trasporto del personale, dei campioni e del materiale, all'ispettore spettano le indennita' ed i rimborsi previsti per le verificazioni a domicilio di strumenti metrici portatili.
3. Per le operazioni compiute fuori del comune sede dell'ufficio metrico permanente o temporaneo, in aggiunta al rimborso delle spese di trasporto, e' dovuta la normale indennita' di missione non cumulabile con quelle eventualmente dovute ai sensi degli articoli 139, 139-bis e 139-ter del regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242.
Art. 25
1. Nei confronti del personale di cui alle tabelle A e C annesse alla legge 23 febbraio 1968, n. 125, ed al regio decreto 25 gennaio 1937, n. 1203, l'assegno perequativo pensionabile assorbe, sino alla concorrenza del proprio importo, la gratificazione annuale, l'assegno mensile tabellare e l'assegno personale previsti rispettivamente dagli articoli 40, 97 e 98 del regolamento tipo per il personale delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, approvato con decreto interministeriale del 16 marzo 1970.
2. Nei confronti del personale dell'Istituto superiore di sanita' l'assegno perequativo pensionabile assorbe, sino alla concorrenza del proprio importo, il compenso particolare di cui all'art. 54 della legge 7 agosto 1973, n. 519.
Art. 26
1. Le riassegnazioni di fondi a favore del bilancio del Ministero della marina mercantile, ai sensi dell'art. 23 della legge 4 gennaio 1968, n. 19, in relazione alla ritenuta del 5 per mille sui contributi concessi ai cantieri ed agli stabilimenti di costruzioni navali, sono consentite limitatamente alle spese per missioni relative all'espletamento del controllo e della vigilanza ministeriale sui cantieri e stabilimenti medesimi.
2. E' parimenti limitata alle spese per missioni la riassegnazione delle somme che, in base ai capitolati allegati alle convenzioni tra lo Stato e le societa' di navigazione esercenti i servizi marittimi sovvenzionati di carattere locale, sono trattenute, per lo svolgimento dei compiti connessi al controllo ed alla vigilanza ministeriale, sui contributi concessi a dette societa'.
Art. 27
1. L'assegno personale e quello mensile previsti dall'art. 9 della legge 18 marzo 1968, n. 413, modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1139, nonche' gli assegni personali di cui agli articoli 6 e 28 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, sono ridotti mensilmente sino alla concorrenza dell'assegno perequativo pensionabile istituito con l'art. 1 della presente legge.
Art. 28
1. Ai direttori didattici e agli ispettori scolastici, rispettivamente incaricati, a norma delle vigenti disposizioni, della reggenza di circolo didattico o circoscrizione scolastica vacante, compete, per i periodi di effettiva prestazione di servizio in tale qualita', in aggiunta al normale trattamento economico, una remunerazione lorda ragguagliata, per gli ispettori scolastici, ad un quarto dello stipendio lordo iniziale e, per i direttori didattici, ad un quinto dello stipendio lordo iniziale del parametro in godimento, a decorrere dal 1 settembre 1973.
2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fara' carico ai normali stanziamenti del capitolo n. 1381 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1973 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.
Titolo III. Segretari comunali
Art. 29
1. Ai segretari comunali, esclusi i fruenti di trattamento dirigenziale, ed agli incaricati delle funzioni di segretario comunale, l'assegno perequativo pensionabile e' attribuito nella stessa misura prevista per gli impiegati della carriera direttiva, di ruolo e non di ruolo, dello Stato, di corrispondente parametro di stipendio.
2. Nel caso in cui la misura della media mensile dell'indennita' di alloggio e della quota dei diritti di segreteria percepiti dai singoli interessati nell'anno 1972 ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, risulti superiore a quella dell'assegno perequativo pensionabile, la differenza e' conservata come assegno ad personam, da riassorbire ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della presente legge.
3. Restano salvi i compensi mensili previsti dall'art. 39 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e dal penultimo comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1972, n. 749.
Art. 30
1. Con effetto dal 1 gennaio 1973 gli articoli 26 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, sono abrogati e la tabella E, allegata al citato decreto, e' soppressa.
2. Il provento annuale dei diritti di segreteria e' attribuito integralmente al comune o alla provincia.10
Titolo IV. Disposizioni transitorie e finali
Art. 31
1. Sono soppressi:
1) l'indennita' di alloggio a favore dei funzionari di pubblica sicurezza, del Corpo di polizia femminile, dei capi reparto, capisquadra e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, degli agenti tecnici dei fari, dei cantonieri e casellanti, dei titolari e reggenti delle direzioni degli istituti di prevenzione e pena, degli ufficiali e guardiani idraulici e del personale di custodia dei canali demaniali;
2) le indennita' per i servizi di piena, di sorveglianza ai lavori ed idrometrico a favore del personale di custodia e di guardia delle opere idrauliche, previste dagli articoli 3 e 6 del decreto ministeriale 8 agosto 1925, dall'art. 40 del decreto ministeriale 1 ottobre 1925 e dall'art. 1 del decreto ministeriale 26 maggio 1926;
3) il compenso a favore degli incaricati dell'amministrazione del Foglio annunzi legali, previsto dall'art. 4 della legge 30 giugno 1876, n. 3195;
4) i soprassoldi giornalieri previsti dalle lettere b) e c) dell'art. 22 della legge 5 marzo 1961, n. 90.