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Sez. 1 - , Ordinanza n. 14243 del 04/06/2018 (Rv. 649119 - 01)

CONTRATTI BANCARI - IN GENERE | Requisito della forma scritta - Sottoscrizione del contratto da parte della banca - Necessità - Esclusione - Data certa della scrittura - Produzione in giudizio - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649119-01

CONTRATTI BANCARI - IN GENERE

I contratti bancari soggetti alla disciplina di cui all'art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993, così come i contratti di intermediazione finanziaria, non esigono ai fini della valida stipula del contratto la sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca, il cui consenso si può desumere alla stregua di atti o comportamenti alla stessa riconducibili, sicché la conclusione del negozio non deve necessariamente farsi risalire al momento in cui la scrittura privata che lo documenta, recante la sottoscrizione del solo cliente, sia prodotta in giudizio da parte della banca stessa, potendo la certezza della data desumersi da uno dei fatti espressamente previsti dall'art. 2704 c.c. o da altro fatto che il giudice reputi significativo a tale fine, nulla impedendo che il negozio venga validamente ad esistenza prima della produzione in giudizio della relativa scrittura ed indipendentemente da tale evenienza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2704, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 117 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)