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Sez. 1 - , Ordinanza n. 28500 del 12/10/2023 (Rv. 669186 - 01)

CONTRATTI BANCARI - IN GENERE | Forma scritta ex art. 117 T.U.B. - Sottoscrizione del contraente e consegna a quest'ultimo di una copia del contratto - Sufficienza - Sottoscrizione della banca - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2023-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669186-01

CONTRATTI BANCARI - IN GENERE

In tema di contratti bancari, il requisito della forma scritta previsto dall'art. 117, comma 1, T.U.B., deve essere inteso in senso funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione del cliente assunta dalla norma, potendo, pertanto, ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, da questi sottoscritta, senza che sia necessaria anche la sottoscrizione della banca, il cui consenso ben può desumersi alla stregua dei comportamenti concludenti dalla stessa tenuti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto pienamente valido il contratto sottoscritto dal solo cliente, sul presupposto che la banca avesse sistematicamente dato corso al rapporto, sin dal momento della stipula, secondo le condizioni indicate per iscritto).

Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 117 com. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1350 n. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)