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Sez. 1 - , Ordinanza n. 14646 del 06/06/2018 (Rv. 648942 - 01)

CONTRATTI BANCARI - IN GENERE | Contratti bancari - Requisito della forma scritta - Necessità della sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca - Esclusione.
Stato
decisa il 2018-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648942-01

CONTRATTI BANCARI - IN GENERE

In tema di contratti bancari, la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta prevista dall'art. 117, comma 3, del d.lgs. n. 385 del 1993, trattandosi di un requisito che va inteso non in senso strutturale, ma funzionale. Ne consegue che è sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, potendo il consenso della banca desumersi alla stregua di comportamenti concludenti.

Riferimenti normativi: DPR 01/09/1993 num. 385 art. 117 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 127

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)