Sez. 3, Sentenza n. 1103 del 22/01/2004 (Rv. 569586 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | Condizioni soggettive e oggettive - Perdita - Momenti rilevanti - Conseguenze.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE
In materia di prelazione agraria, le condizioni soggettive ed oggettive per il valido esercizio del diritto di riscatto ai sensi dell'art. 8 L. n. 590 del 1965 debbono sussistere sia al momento in cui nasce "ex lege" il diritto di retratto (che coincide con l'alienazione -e non con la stipulazione del contratto preliminare tra proprietario e terzo retrattato- conclusa senza che l'avente diritto alla prelazione sia stato posto nelle condizioni di esercitarla), che al momento dell'esercizio del riscatto (e cioè al momento della ricezione da parte di quest'ultimo della dichiarazione di riscatto), con la conseguenza che, se esse vengono meno prima o nell'intervallo di tempo tra questi due momenti (ovvero vengono ad esistenza solo successivamente al perfezionarsi dell'atto di vendita, prima dell'esercizio del riscatto), la vicenda traslativa non si perfeziona, stante la carenza dei requisiti del diritto potestativo di riscatto, e la relativa domanda giudiziale deve essere pertanto rigettata.
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)