Sez. L, Sentenza n. 1877 del 18/03/1986 (Rv. 445160 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI TRASFERTA - RETRIBUZIONE - IN GENERE - EMOLUMENTO CORRISPOSTO IN MISURA FISSA E CONTINUATIVA AL LAVORATORE IN RELAZIONE A PRESTAZIONI ESEGUITE FUORI DELL'ORDINARIA SEDE DI LAVORO - NATURA RISARCITORIA O RETRIBUTIVA - ACCERTAMENTO - CRITERI - INCLUSIONE CONTRATTUALE NELLA BASE DI CALCOLO DEI COSIDDETTI ISTITUTI INDIRETTI - IRRILEVANZA - ACCERTAMENTO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALLE INDENNITÀ DI TRASFERTA FORFETTIZZATA E DI GUIDA CORRISPOSTE DALL'ENEL.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI TRASFERTA - RETRIBUZIONE - IN GENERE - EMOLUMENTO CORRISPOSTO IN MISURA FISSA E CONTINUATIVA AL LAVORATORE IN RELAZIONE A PRESTAZIONI ESEGUITE FUORI DELL'ORDINARIA SEDE DI LAVORO - NATURA RISARCITORIA O RETRIBUTIVA - ACCERTAMENTO - CRITERI - INCLUSIONE CONTRATTUALE NELLA BASE DI CALCOLO DEI COSIDDETTI ISTITUTI INDIRETTI - IRRILEVANZA - ACCERTAMENTO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALLE INDENNITÀ DI TRASFERTA FORFETTIZZATA E DI GUIDA CORRISPOSTE DALL'ENEL.*
Al fine di definire la natura giuridica risarcitoria o retributiva di un emolumento corrisposto in misura fissa e continuativa al lavoratore subordinato in relazione a prestazioni lavorative eseguite fuori dall'ordinaria Sede di lavoro occorre stabilire, caso per caso, se l'emolumento suddetto sia destinato a compensare il lavoratore del disagio prodotto dalla particolarità della sua prestazione lavorativa ove questa contrattualmente possa essere richiesta dal datore di lavoro in luoghi diversi ovvero abbia la funzione di rimborsare il lavoratore, sebbene in modo fisso e forfettario, delle maggiori spese sostenute. L'individuazione di tale funzione retributiva o risarcitoria, quale desumibile dalle concrete modalità esecutive della prestazione, a prescindere dalla circostanza dell'inclusione, o meno, ad opera della contrattazione collettiva, dell'emolumento in questione nella base di calcolo dei cosiddetti istituti indiretti (quali mensilità aggiuntive, premio di produzione), è demandata al giudice del merito con giudizio censurabile solo sotto il profilo del vizio di motivazione. (nella specie il giudice del merito aveva ritenuto che l'indennità di trasferta forfettizzata e l'indennità di guida corrisposte dall'ENEL ai suoi dipendenti avessero carattere retributivo e fossero quindi da includere nella base di calcolo dell'indennità di anzianità la S.C. - nel confermare tale pronuncia - ha enunciato il suddetto principio di diritto). (V 3800/84, mass n 435769; (V 2899/82, mass n 420793).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)