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Sez. 2, Sentenza n. 1725 del 14/06/1973 (Rv. 364664 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - A MENO DELLA META - SUFFICIENZA TANTO PER GLI IMPIEGATI CHE PER GLI OPERAI.*
Stato
decisa il 1973-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364664-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - A MENO DELLA META - SUFFICIENZA TANTO PER GLI IMPIEGATI CHE PER GLI OPERAI.*

A seguito della dichiarazione di illegittimita costituzionale (sent Corte cost n 160 del 6 luglio 1971) di alcune parti dell'art 10 del RDL 14 aprile 1939 n 636 l'assicurato, indipendentemente dall'attivita svolta, acquista il diritto alla pensione di invalidita quando la sua capacita di guadagno risulti ridotta, per malattia, a meno della meta del guadagno normale. (Conf 3767/71, mass n 355593).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)