Sez. L, Sentenza n. 17817 del 07/09/2005 (Rv. 583824 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE | Negozio transattivo - Individuazione della volontà delle parti - Compito esclusivo del giudice di merito - Configurabilità - Sindacabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE
L'accertamento della natura transattiva, o meno, di un negozio è rimesso all'apprezzamento di fatto del giudice di merito ed è sottratto al sindacato di legittimità, salvo che la motivazione non consenta la ricostruzione dell'iter logico seguito dal giudice per giungere ad attribuire al negozio un determinato significato oppure nel caso di violazione delle norme di ermeneutica ex art.1362 cod. civ., ovvero se la relativa decisione non sia sorretta da una motivazione congrua, logica e completa. Alla stregua del disposto del n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., e dal raffronto tra il testo vigente e quello anteriore alla novella del 1950, la Corte regolatrice non può abdicare ad ogni compito di verifica della sussistenza di una "valida" motivazione, dovendosi pur sempre discriminare tra obbligo formale di motivare e obbligo di fondare in modo sufficiente il proprio convincimento: ma, in entrambe le ipotesi, è imposto al giudice di spiegare il "decisum" in base a criteri non viziati da errori logici o giuridici e, anche, di risolvere la questione di fatto secondo i canoni metodologici che dall'ordinamento giuridico sono per essa immediatamente espressi o, comunque, ricavabili. (Nella specie la Corte, affermando tale principio, ha cassato la impugnata decisione che aveva qualificato "vera e propria transazione" un accordo, dal cui dato letterale "non si evinceva certo" la esistenza di una "res dubia", elemento essenziale qualificante ex art. 1965 cod. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1965, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)