Sez. L, Sentenza n. 4261 del 02/03/2004 (Rv. 570749 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE | Individuazione della volontà delle parti - Compito esclusivo del giudice di merito - Configurabilità - Sindacabilità in Cassazione - Limiti.
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE
L'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un contratto costituisce attività tipica del giudice di merito, il cui risultato, concretandosi in in accertamento di fatto, non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il limite della inadeguatezza della motivazione e della violazione delle regole codicistiche di interpretazione. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva ritenuto che la transazione intercorsa tra le parti, con la quale veniva stabilita la cessazione del rapporto di lavoro non con effetto immediato, non potesse comprendere gli eventuali diritti sorti nel prosieguo del rapporto, dovendo la transazione stessa riferirsi esclusivamente alle pretese relative alla durata e alla cessazione del rapporto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)