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Sez. U, Sentenza n. 9858 del 10/10/1997 (Rv. 508719 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI | Amministratore pubblico - Fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 20 del 1994 - Art. 3 lett. c bis decreto legge n. 543 del 1996 - Natura interpretativa - Estensione della responsabilità amministrativa per fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 20 del 1994 - Insussistenza - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508719-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI

L'art. 3, lett. c bis del decreto legge 23 ottobre 1996 n. 543, conv. nella legge 20 dicembre 1996 n. 639, che sostituisce l'art. 1, comma quarto della legge n. 20 del 1994 costituisce norma interpretativa e, quindi, retroattiva, ciò che importa l'inapplicabilità dell'estensione della responsabilità amministrativa degli amministratori pubblici per fatti commessi antecedentemente all'entrata in vigore della legge n. 20 del 1994. Consegue che il giudizio per il danno cagionato dall'amministratore pubblico, anche ad amministrazioni diverse da quelle d'appartenenza, non trovando applicazione il principio innovativo dell'estensione della responsabilità amministrativa e trattandosi di danno per illecito extracontrattuale, è devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella della Corte dei conti.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/10/1996 num. 543 art. 3 CORTE COST., Legge 20/12/1996 num. 639 CORTE COST., Legge 14/01/1994 num. 20 art. 1 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)