Sez. 3, Sentenza n. 2088 del 28/07/1966 (Rv. 324070 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - MANCATA INDICAZIONE DELL'UFFICIO DEL REGISTRO - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - MANCATA INDICAZIONE DELL'UFFICIO DEL REGISTRO - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Agli effetti dell'art. 366, n.5, cod.proc.civ. deve ritenersi che la mancata indicazione della Sede dell'ufficio del registro, presso il quale e stato eseguito il deposito per soccombenza, non comporta la inammissibilita del ricorso, qualora sia, cionondimeno, possibile individuare con sufficiente sicurezza l'ufficio che ha rilasciato la quietanza. (nella specie e stata ravvisata tale possibilita, tenuto conto che il giudizio di merito si era svolto a Roma ed ivi aveva la Sede l'ente ricorrente ed erano domiciliati i suoi patroni). (contra 1168-65 - 460-65 - 1495-65 - 753-64). (Conf. 177-65).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)