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Sez. 3, Sentenza n. 2088 del 28/07/1966 (Rv. 324070 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - MANCATA INDICAZIONE DELL'UFFICIO DEL REGISTRO - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1966-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/324070-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - MANCATA INDICAZIONE DELL'UFFICIO DEL REGISTRO - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

Agli effetti dell'art. 366, n.5, cod.proc.civ. deve ritenersi che la mancata indicazione della Sede dell'ufficio del registro, presso il quale e stato eseguito il deposito per soccombenza, non comporta la inammissibilita del ricorso, qualora sia, cionondimeno, possibile individuare con sufficiente sicurezza l'ufficio che ha rilasciato la quietanza. (nella specie e stata ravvisata tale possibilita, tenuto conto che il giudizio di merito si era svolto a Roma ed ivi aveva la Sede l'ente ricorrente ed erano domiciliati i suoi patroni). (contra 1168-65 - 460-65 - 1495-65 - 753-64). (Conf. 177-65).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)