Sez. 1, Sentenza n. 5397 del 06/12/1989 (Rv. 464495 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - IN GENERE - MUTAMENTO DI FEDE RELIGIOSA DA PARTE DI UN CONIUGE E SUA PARTECIPAZIONE ALLE PRATICHE COLLETTIVE DI UN NUOVO CULTO - RAGIONE DI ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - IN GENERE - MUTAMENTO DI FEDE RELIGIOSA DA PARTE DI UN CONIUGE E SUA PARTECIPAZIONE ALLE PRATICHE COLLETTIVE DI UN NUOVO CULTO - RAGIONE DI ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Il comportamento di un coniuge, consistente nel mutamento di fede religiosa e nella partecipazione alle pratiche collettive del nuovo culto, si ricollega all'Esercizio di un diritto costituzionalmente garantito e, nonostante la sua inevitabile incidenza sull'armonia della coppia, non può essere considerato come ragione di addebito della separazione, se ed in quanto non superi i limiti di compatibilità con i concorrenti doveri di coniuge fissati dall'art. 143 cod. civ.. (Conf 4498/85, mass n 441961).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 19, Cod. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Civ. art. 151 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)