Sez. L, Sentenza n. 12445 del 25/05/2006 (Rv. 589224 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE | Responsabilità del datore di lavoro per inadempimento dell'obbligo di sicurezza di cui all'art. 2087 cod. civ. - Natura contrattuale - Sussistenza - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE
La responsabilità del datore di lavoro per inadempimento dell'obbligo di sicurezza previsto dall'art. 2087 cod. civ. ha natura contrattuale, derivando tale qualificazione in base alla considerazione che, da un lato, il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge (ai sensi dell'art. 1374 cod. civ.) dalla suddetta norma e, dall'altro, che la responsabilità contrattuale è configurabile tutte le volte che risulti fondata sull'inadempimento di un'obbligazione giuridica preesistente, comunque assunta dal danneggiante nei confronti del danneggiato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1374, Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)