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Sez. L, Sentenza n. 3162 del 05/03/2002 (Rv. 552826 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO | Responsabilità ex art. 2087 cod. civ. - Configurabilità - Condizioni - Onere probatorio incombente rispettivamente sul lavoratore e sul datore di lavoro - Oggetto - Ricomprensione nell'ambito dell'onere probatorio a carico del lavoratore dell'indicazione delle misure di prevenzione violate - Necessità - Prova liberatoria del datore di lavoro - Estensione a fatti eccezionali e imprevedibili - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552826-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

Il carattere contrattuale dell'illecito e l'operatività della presunzione di colpa stabilita dall'art. 1218 cod. civ. non escludono che la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ. in tanto possa essere affermata in quanto sussista una lesione del bene tutelato che derivi causalmente dalla violazione di determinati obblighi di comportamento, imposti dalla legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche; ne consegue che la verificazione del sinistro non è di per sè sufficiente per far scattare a carico dell'imprenditore l'onere probatorio di aver adottato ogni sorta di misura idonea ad evitare l'evento, atteso che la prova liberatoria a suo carico presuppone sempre la dimostrazione, da parte dell'attore, che vi è stata omissione nel predisporre le misure di sicurezza (suggerite dalla particolarità del lavoro, dall'esperienza e dalla tecnica) necessarie ad evitare il danno e non può essere estesa ad ogni ipotetica misura di prevenzione, a pena di fare scadere una responsabilità per colpa in una responsabilità oggettiva (nella specie, relativa a dipendente della società Italgas addetto al reparto di pronto intervento, il quale aveva subito una lesione ad un occhio perché si era spezzata la maniglia del furgone aziendale alla quale si era aggrappato per salire sul mezzo, la sentenza di merito aveva affermato la responsabilità dell'azienda datrice di lavoro, sul presupposto che a quest'ultima spettasse di provare rigorosamente l'osservanza degli obblighi di sicurezza e, in particolare, di avere controllato lo stato della carrozzeria; la S.C., nell'annullare tale decisione in base al principio di cui in massima, ha anche rilevato, sotto il profilo del vizio di motivazione, che la sentenza impugnata aveva omesso ogni valutazione circa l'avvenuta dimostrazione che il mezzo era stato sottoposto a revisione pochi giorni prima dell'infortunio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)