Sez. 3, Sentenza n. 2062 del 03/04/1982 (Rv. 419922 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITÀ (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - PATTI AGGIUNTI O CONTRARI AL DOCUMENTO - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITÀ (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - PATTI AGGIUNTI O CONTRARI AL DOCUMENTO - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Il divieto di prova testimoniale su patti aggiuntivi o contrari al documento, sancito dall'art. 2722 cod. civ., mira ad impedire che i rapporti giuridici delle parti di negozi documentalmente provati possono essere alterati da prove per testi, le quali non offrono la stessa garanzia di veridicità di quella documentale, ma quando si vogliono provare fatti storici diretti a chiarire il comportamento delle parti o il valore negoziale del documento, senza contrastare con quanto da esso risulta nessun limite sussiste all'ammissibilità. (Conf 3684/79, mass n 400103).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2722
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)