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Sez. 2, Sentenza n. 5368 del 05/12/1989 (Rv. 464486 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - IN GENERE - GARANZIA CONVENZIONALE - PATTUIZIONE CONTESTUALE O ANTECEDENTE ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PROVA TESTIMONIALE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1989-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464486-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - IN GENERE - GARANZIA CONVENZIONALE - PATTUIZIONE CONTESTUALE O ANTECEDENTE ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PROVA TESTIMONIALE - INAMMISSIBILITÀ.*

Non è ammissibile la prova per testi diretta a dimostrare l'esistenza di una garanzia prestata dal venditore anteriormente o contestualmente al contratto in ordine a talune caratteristiche del bene venduto (nella specie idoneità ad emettere scontrini fiscali di un registratore di cassa venduto prima dell'entrata in vigore della legge che ne imponeva l'emissione); atteso che, la prova testimoniale può essere ammessa per chiarire la volontà delle parti e non per provare pattuizioni che non risultano dal contratto. (V 2062/82, mass n 419922; (V 508/82, mass n 418211; (V 1999/73, mass n 365141).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2722

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)