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Sez. L, Sentenza n. 719 del 27/01/1988 (Rv. 457154 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - INTESE DEL LAVORATORE CON LA CONTROPARTE IN ORDINE ALLA REINTEGRAZIONE ED AL RISARCIMENTO DEL DANNO O IN ORDINE AD UNO SOLO DI QUESTI - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457154-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - INTESE DEL LAVORATORE CON LA CONTROPARTE IN ORDINE ALLA REINTEGRAZIONE ED AL RISARCIMENTO DEL DANNO O IN ORDINE AD UNO SOLO DI QUESTI - AMMISSIBILITÀ.*

In caso di licenziamento, è in facoltà del lavoratore addivenire - in alternativa al ricorso al giudice (e quindi all'accertamento giudiziale del presupposto della tutela risarcitoria ex art. 18 legge n. 300 del 1970) - ad intese con la controparte in ordine ad entrambi gli autonomi e distinti diritti derivanti dalla illegittimità del licenziamento - ossia la reintegrazione ed il risarcimento del danno o in ordine ad uno solo di essi. (V 3957/87, mass n 452797; (V 4287/85, mass n 441771).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)