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Sez. L, Sentenza n. 4287 del 19/07/1985 (Rv. 441771 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - ILLEGITTIMO - RISARCIMENTO DEL DANNO NELLA MISURA DI CINQUE MENSILITÀ DI RETRIBUZIONE - RINUNCIA DEL LAVORATORE ALLA REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1985-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441771-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - ILLEGITTIMO - RISARCIMENTO DEL DANNO NELLA MISURA DI CINQUE MENSILITÀ DI RETRIBUZIONE - RINUNCIA DEL LAVORATORE ALLA REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - IRRILEVANZA.*

Il lavoratore illegittimamente licenziato ha diritto al risarcimento del danno nella misura minima di cinque mensilità, ai sensi del secondo comma dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 (che fa salva la prova di un danno ulteriore), anche se nel corso della causa abbia esplicitamente rinunciato alla domanda di reintegrazione nel precedente posto di lavoro, atteso in particolare che, ai sensi della norma predetta, il diritto al risarcimento del danno deriva non dall'ordine di reintegrazione (come avviene, invece, per le retribuzioni successive alla sentenza) ma dalla illegittimità del licenziamento, dalla quale deriva anche il diritto alla reintegrazione, che è autonomo e distinto da quello al risarcimento. (Conf 474/85, mass n 438686; (Conf 5145/83, mass n 430008; (Conf 2651/78, mass n 392010; (contra 5104/84, mass n 436897; (contra 2604/78, mass n 391958).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)