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Sez. 5, Sentenza n. 2527 del 22/02/2002 (Rv. 552414 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - DETERMINAZIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE | Sufficienza - Condizioni - Riferimento ad elementi extratestuali (stima UTE) - Ammissibilità - Limiti - Valutazione del giudice circa la corrispondenza della motivazione ai requisiti di validità - Censurabilità in sede di ricorso per cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 2002-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552414-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - DETERMINAZIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE

In tema di imposta di registro, non può negarsi la validità di un avviso di accertamento sol perché esso risulti motivato con riferimento ad elementi extratestuali che il contribuente è in grado di conoscere (quale una relazione di stima redatta dall'UTE), posto che, pure in tali casi, il contribuente è messo in condizioni di identificare compiutamente i termini e le ragioni dell'accertamento e, quindi, di approntare la difesa, senza che, dal canto suo, l'amministrazione possa addurre in giudizio altre e diverse ragioni di accertamento. Lo stabilire se, in concreto, la motivazione di un determinato avviso di accertamento risponda o meno ai requisiti di validità è compito precipuo del giudice tributario e non è dato al contribuente, se la decisione è motivata, sollecitare alla Suprema Corte una revisione critica del suindicato giudizio, salvo che non vengano enunciati ed evidenziati, nel ricorso per cassazione, ben specifici errori di diritto in cui il giudice di merito sia incorso nell'emettere la pronuncia impugnata.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)