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Sez. 1, Sentenza n. 793 del 25/01/2000 (Rv. 533110 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - DETERMINAZIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE | Riferimento ad elementi extratestuali - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie in tema di rinvio ad una stima UTE.
Stato
decisa il 2000-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533110-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - DETERMINAZIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE

In tema di imposta di registro non può negarsi la validità di un avviso di accertamento sol perché questo risulti motivato con riferimento ad elementi extratestuali che il contribuente è in grado di conoscere (quale una relazione di stima redatta dall'UTE), posto che, pure in tali casi, il contribuente è messo in condizione di identificare compiutamente i termini e le ragioni dell'accertamento in questione, e quindi di approntare la propria difesa, mentre, dal canto suo, l'amministrazione non può addurre in giudizio altre e diverse ragioni di accertamento.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)