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Sez. 2, Sentenza n. 1335 del 08/07/1983 Ud. (dep. 13/02/1984) Rv. 162609 - 01

PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - CHIAMATA DI CORREO - VALIDITÀ PROBATORIA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-07-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/162609-01

PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - CHIAMATA DI CORREO - VALIDITÀ PROBATORIA - CONDIZIONI.*

Secondo il principio del libero convincimento del giudice, la valutazione positiva dell'attendibilità e credibilità di una chiamata di correo può essere sufficiente a stabilire la prova, anche se quella chiamata sia stata successivamente ritrattata e anche se non appare, secondo una vecchia denominazione, "vestita", purché non sia in contrasto con altri elementi accertati e assuma una spiegazione accettabile sul piano logico e psicologico. (Conf mass n 155764; (Conf mass n 155037; (Conf mass n 153238).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)