Sez. 2, Sentenza n. 1335 del 08/07/1983 Ud. (dep. 13/02/1984) Rv. 162609 - 01
PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - CHIAMATA DI CORREO - VALIDITÀ PROBATORIA - CONDIZIONI.*
PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - CHIAMATA DI CORREO - VALIDITÀ PROBATORIA - CONDIZIONI.*
Secondo il principio del libero convincimento del giudice, la valutazione positiva dell'attendibilità e credibilità di una chiamata di correo può essere sufficiente a stabilire la prova, anche se quella chiamata sia stata successivamente ritrattata e anche se non appare, secondo una vecchia denominazione, "vestita", purché non sia in contrasto con altri elementi accertati e assuma una spiegazione accettabile sul piano logico e psicologico. (Conf mass n 155764; (Conf mass n 155037; (Conf mass n 153238).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)