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Sez. 2, Sentenza n. 260 del 21/01/1966 (Rv. 320485 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - MANCE - NATURA - EFFETTI IN ORDINE AL COMPUTO DEL MINIMO SALARIALE.*
Stato
decisa il 1966-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/320485-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - MANCE - NATURA - EFFETTI IN ORDINE AL COMPUTO DEL MINIMO SALARIALE.*

Le mance non hanno normalmente natura retributiva, in quanto costituiscono delle elargizioni volontarie ed aleatorie di persone diverse dal datore di lavoro e non possono cumularsi con la retribuzione ai fini del giudizio di sufficienza della mercede alla stregua dell'art. 36 cost. Tuttavia, esse possono essere considerate parte integrante della retribuzione, quando rappresentano un introito normale, privo del carattere di straordinarieta ed eventualita, e cioe siano corrisposte abitualmente e costantemente dai clienti ed il loro gettito sia determinabile a priori, si che il prestatore d'opera possa far sicuro affidamento su di esse. -applicazione in tema di bar, ristoranti ed altri esercizi pubblici, nei quali il servizio suole essere compensato, per costante abitudine, anche con le mance-. *

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)