Sez. 3, Sentenza n. 2525 del 24/07/1972 (Rv. 360025 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - MANCE - PARTE INTEGRANTE DELLA RETRIBUZIONE - CONDIZIONI - COMPUTABILITA - ANCHE PER LA TREDICESIMA MENSILITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - MANCE - PARTE INTEGRANTE DELLA RETRIBUZIONE - CONDIZIONI - COMPUTABILITA - ANCHE PER LA TREDICESIMA MENSILITA.*
Le mance (nella specie, a favore del personale di una casa da gioco) possono essere considerate parte integrante della retribuzione quando rappresentano un introito normale, privo di carattere di straordinarieta ed eventualita, e cioe siano corrisposte abitualmente e costantemente dai clienti, il loro gettito sia determinabile a priori in base a precisi accertamenti statistici, e le parti attribuiscano ad esse, in Sede di contrattazione individuale o collettiva, la funzione di coefficiente integrativo della retribuzione. In tal caso le mance sono computabili agli effetti della Determinazione della indennita di fine rapporto e della tredicesima mensilita. (Conf 260'66, mass n 320485).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)