diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 3895 del 07/07/1979 (Rv. 400358 - 01)

PROVA CIVILE - INFORMAZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - FACOLTA DEL GIUDICE - ASSOLUZIONE DELLE PARTI DALL'ONERE DI PROVA - ESCLUSIONE - MANCATO ESERCIZIO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1979-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400358-01

PROVA CIVILE - INFORMAZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - FACOLTA DEL GIUDICE - ASSOLUZIONE DELLE PARTI DALL'ONERE DI PROVA - ESCLUSIONE - MANCATO ESERCIZIO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La facolta del giudice di richiedere alla pubblica amministrazione le informazioni di cui all'art 213 cod proc civ non sopperisce all'Onere delle parti di provare i loro assunti ed ha carattere meramente discrezionale per cui il suo mancato Esercizio non e suscettibile di Sindacato in Sede di Cassazione. (Conf 3302/75, mass n 377426).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 213

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)