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Sez. L, Sentenza n. 1307 del 07/02/1998 (Rv. 512382 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | Assegnazione a mansioni ritenute dequalificanti - Rifiuto della prestazione lavorativa ed invocazione della eccezione di inadempimento - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512382-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE

A seguito di una ritenuta dequalificazione di mansioni, non può il lavoratore rendersi totalmente inadempiente sospendendo ogni attività lavorativa, se il datore di lavoro assolve a tutti gli altri propri obblighi (pagamento della retribuzione, copertura previdenziale e assicurativa, assicurazione del posto di lavoro), potendo una parte rendersi totalmente inadempiente e invocare l'art. 1460 cod. civ. soltanto se è totalmente inadempiente l'altra parte, non quando vi sia controversia, eventualmente già "sub iudice", solo su di una delle obbligazioni facenti capo ad una delle parti, obbligazione peraltro non incidente sulle immediate esigenze vitali del lavoratore. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito dichiarativa della legittimità del licenziamento disciplinare irrogato per insubordinazione ad una lavoratrice che si era rifiutata di prestare l'attività lavorativa ritenendo di essere stata assegnata a mansioni dequalificanti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1460

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)