Sez. 1, Sentenza n. 1841 del 17/06/1971 (Rv. 352379 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - ESENZIONI E AGEVOLAZIONI(BENEFICI) IN GENERE - AGEVOLAZIONI EX LEGGE N 408 DEL 1949 - APPLICABILITA- LIMITI - IMMOBILI DESTINATI AD ALBERGHI - INAPPLICABILITA.*
TRIBUTI ERARIALI - ESENZIONI E AGEVOLAZIONI(BENEFICI) IN GENERE - AGEVOLAZIONI EX LEGGE N 408 DEL 1949 - APPLICABILITA- LIMITI - IMMOBILI DESTINATI AD ALBERGHI - INAPPLICABILITA.*
Le agevolazioni fiscali previste dalla legge 2 luglio 1949, n 408, sono applicabili alle sole costruzioni o ricostruzioni di immobili destinati ad uso di abitazione, e, cioe, destinati ad alloggio di nuclei familiari, alla stregua degli artt 1022 e 1023 cod civ, e non anche agli immobili destinati ad albergo, con caratteristiche strutturali obbiettivamente e definitivamente alberghiere, e cioe con normale destinazione ad ospitare persone in transito, in relazione all'art 16 del RDL 24 ottobre 1935, n 2049. (V 1870'68, mass n 333836).*
Riferimenti normativi: Legge 02/07/1949 num. 408 art. 13, Legge 24/10/1935 num. 2049 art. 16, Legge 02/07/1949 num. 408 art. 14, Legge 02/07/1949 num. 408 art. 19, Cod. Civ. art. 1023, Cod. Civ. art. 1022
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)