Sez. L, Sentenza n. 10851 del 10/11/1990 (Rv. 469717 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONI - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDATI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - AVVIAMENTO PER SCORRIMENTO - PRESUPPOSTO - DELIBERA DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE - CONTENUTO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONI - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDATI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - AVVIAMENTO PER SCORRIMENTO - PRESUPPOSTO - DELIBERA DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE - CONTENUTO.*
In tema di assunzioni obbligatorie ai sensi della legge n. 482 del 1968, l'avviamento per scorrimento dei lavoratori protetti, attuato esecutivamente dall'ufficio provinciale del lavoro, presuppone necessariamente la delibera dell'apposita commissione provinciale, che in via generale ed astratta (e perciò senza necessità di una specifica delibera in relazione a ciascun lavoratore) disponga, ricorrendone i presupposti, tale particolare tipo di avviamento, indicando la graduatoria interna alle categorie interessate ed enunciando i criteri preferenziali di assegnazione ai singoli datori di lavoro con richiamo a quelli fissati dalla legge. (V 5093/85, mass n 442412).*
Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 9 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)