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Sez. L, Sentenza n. 5093 del 16/10/1985 (Rv. 442412 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - COMMISSIONE PER IL COLLOCAMENTO - PROVVEDIMENTO DELL'U.P.L.M.O. DI AVVIAMENTO OBBLIGATORIO PER SCORRIMENTO - PREVIA DELIBERA DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE - NECESSITÀ - CONTENUTO - MANCANZA - ECCEZIONE DI VIZIO DI LEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO SOLLEVATA DAL DATORE DI LAVORO CONVENUTO PER LA SUA ESECUZIONE - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442412-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - COMMISSIONE PER IL COLLOCAMENTO - PROVVEDIMENTO DELL'U.P.L.M.O. DI AVVIAMENTO OBBLIGATORIO PER SCORRIMENTO - PREVIA DELIBERA DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE - NECESSITÀ - CONTENUTO - MANCANZA - ECCEZIONE DI VIZIO DI LEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO SOLLEVATA DAL DATORE DI LAVORO CONVENUTO PER LA SUA ESECUZIONE - AMMISSIBILITÀ.*

Il provvedimento dell'U.P.l.m.o. Di avviamento obbligatorio per scorrimento (previsto dagli artt. 9 ultimo comma e 17 lett. C della legge n. 482 del 1968 sulle assunzioni obbligatorie e consistente nella possibilità - ove manchino i beneficiari di alcune categorie protette - che subentrino proporzionalmente i riservatari di altre categorie) deve essere necessariamente preceduto - secondo l'espresso dettato della norma citata che non consente un'interpretazione diversa da quella letterale - da un'apposita delibera della commissione provinciale competente che deve contenere la decisione adottata, anche se non caso per caso, non solo con riferimento alle categorie interessate allo scorrimento, ma anche alla graduatoria interna a tali categorie con predeterminazione dei criteri preferenziali stabiliti dall'art. 15, quarto comma, della legge 29 aprile 1949 n. 264 (sul collocamento ordinario). Pertanto, ove tale delibera manchi, l'imprenditore cui il lavoratore è stato avviato può legittimamente rifiutare di assumere il lavoratore ed, ove convenuto in giudizio per la esecuzione del provvedimento di assunzione, denunciarne il vizio di legittimità del provvedimento ai fini della sua disapplicazione ad opera del giudice ordinario a norma dello art. 5 della legge abolitiva del contenzioso amministrativo (n. 2248 del 1865 all. E). (V 5394/85, mass n 438673; (V 1421/81, mass n 412061).*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 29/04/1949 num. 264 art. 15 com. 4, Legge 02/04/1968 num. 482 art. 9 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)