Sez. 5, Sentenza n. 17960 del 24/07/2013 (Rv. 628582 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE | IRPEF - Cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria - Non necessità dell'intento speculativo - Art. 81, primo comma, lett. b) del d.P.R. n. 917 del 1986 - Tassazione della plusvalenza - Insorgenza del momento imponibile - Criterio di cassa - Ragioni.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE
Nella cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, contemplata nell'art. 81, primo comma, lett. b) del d.P.R. n. 917 del 1986 "ratione temporis" vigente, l'imponibilità della plusvalenza è regolata dal principio di cassa, dall'art. 82, primo comma, del d.P.R. cit.; il momento impositivo, tuttavia, richiede anche l'effetto traslativo del negozio, al quale si àncora la definitività della operazione e della conseguente plusvalenza, sicchè al principio di cassa è informata altresì l'ipotesi del pagamento dell'intero corrispettivo nella vigenza di un contratto preliminare, dovendosi ritenere, in tal caso, che la tassazione della plusvalenza coincida con il contratto definitivo non in ragione del diverso principio di competenza, ma perché il pagamento avvenuto in epoca anteriore al trasferimento del bene era ancora insufficiente nella vigenza dei soli effetti obbligatori del preliminare.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 81 com. 1 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)