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Sez. 6, Sentenza n. 8555 del 24/02/2015 Cc. (dep. 25/02/2015) Rv. 262504 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE | Mandato d'arresto europeo - Consegna per l'estero - Motivo di rifiuto previsto nell'art. 18, comma primo, lett. s), della L. n. 69 del 2005 - Estensione al coniuge e padre di prole minore dei tre anni - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-02-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262504-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE

In tema di mandato di arresto europeo, la limitazione della previsione del rifiuto di consegna di cui all'art. 18, comma primo, lett. s), L. 22 aprile 2005, n. 69, alla sola "madre" trova giustificazione, non irrazionale, nell'assoluta peculiarità del rapporto tra la donna e la prole di tenera età.

Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 18 com. 1 lett. S CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)