Sez. 1, Sentenza n. 10872 del 01/10/1999 (Rv. 530399 - 01)
PROFESSIONISTI - IN GENERE | Attività di progettazione - Esercizio a mezzo di società di ingegneria - Ammissibilità - Limiti - Atti riservati in via esclusiva ai professionisti - Conseguenze - Nullità del contratto.
PROFESSIONISTI - IN GENERE
Le disposizioni degli articoli 13 della legge n.183 del 1976, 1 della legge n.92 del 1979, 11 della legge n. 17 del 1981, che consentono la costituzione di società di ingegneria (nelle due forme cosiddetta del "commercial" e del "consulting engineering"), hanno parzialmente abrogato il divieto di cui all'art. 2 della legge n.1815 del 1939 di esercizio in forma anonima di attività ingegneristica per l'ipotesi in cui l'apporto intellettuale dell'ingegnere sia uno dei vari fattori del più complesso risultato promesso ma non per quella in cui l'attività oggetto del contratto tra committente e società consista, secondo l'accertamento del giudice di merito, in un'opera di progettazione interamente rientrante nell'attività professionale tipica dell'ingegnere e dell'architetto e non in un'attività preparatoria e accessoria rispetto all'indicata progettazione; conseguentemente è nullo il contratto che affida ad una società l'esecuzione di incarichi rientranti in pieno nell'ordinaria attività del libero professionista (fattispecie precedente all'entrata in vigore delle leggi n. 109 del 1994 e n. 266 del 1997).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 23/11/1939 num. 1815 art. 2 CORTE COST., Legge 02/05/1976 num. 183 art. 13, Legge 31/03/1979 num. 91 art. 1, Legge 12/02/1981 num. 17 art. 11, Legge 11/02/1994 num. 109 art. 17 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)