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Sez. 5, Sentenza n. 17382 del 18/01/2005 Ud. (dep. 06/05/2005) Rv. 231567 - 01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (Cod. proc. pen. 1988) - DECLARATORIA IMMEDIATA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ | Prescrizione - Mancanza di prova in ordine alla colpevolezza - Proscioglimento nel merito.
Stato
decisa il 2005-01-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231567-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (Cod. proc. pen. 1988) - DECLARATORIA IMMEDIATA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ

In presenza della causa estintiva della prescrizione del reato, deve essere privilegiata la pronuncia di proscioglimento nel merito, non solo quando dagli atti già acquisiti risulti la prova positiva dell'innocenza dell'imputato, ma anche quando manchi la prova di colpevolezza a suo carico. Ne consegue che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 129, comma secondo cod. proc. pen., per irragionevole disparità di trattamento rispetto alla posizione dell'imputato di un reato non ancora prescritto, sul rilievo che costui può essere assolto con formula ampia ex art. 530, comma secondo cod. proc. pen., anche nell'ipotesi in cui il P.M. non sia riuscito a produrre prove a suo carico.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 com. 2, Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)