Sez. 1, Sentenza n. 4060 del 08/11/2007 Ud. (dep. 25/01/2008) Rv. 239184 - 01
GIURISDIZIONE - GIURISDIZIONI SPECIALI - GIUDICE MILITARE | Concorso di militari e civili nel reato militare - Connessione dei procedimenti - Irrilevanza a fini della giurisdizione - Trattazione dei procedimenti nei rispettivi ambiti di giurisdizione - Giurisdizione militare per il concorrente militare - Giurisdizione ordinaria per il concorrente civile - Fattispecie.
GIURISDIZIONE - GIURISDIZIONI SPECIALI - GIUDICE MILITARE
La connessione tra procedimenti di competenza del giudice ordinario e di competenza del giudice militare determina, ex art. 13, comma secondo cod. proc. pen., l'attrazione di questi ultimi nella giurisdizione ordinaria solo se, trattandosi di procedimenti per reati diversi, il reato comune è più grave di quello militare; negli altri casi, invece, le sfere di giurisdizione, ordinaria e militare, rimangono separate e pertanto, se la connessione concerne procedimenti relativi ad uno stesso reato militare commesso da militari in concorso con civili, il giudice militare mantiene integra nei confronti dei militari la giurisdizione ed il giudice ordinario esercita la giurisdizione nei confronti dei concorrenti civili. (Facendo applicazione di tale principio, la Corte ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di merito che aveva ritenuto che la giurisdizione militare in ordine al reato di cui all'art. 185 cod. pen. mil. guerra non potesse essere esclusa per effetto dell'asserita partecipazione di civili alla realizzazione della strage di Sant'Anna di Stazzema).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 12 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 13 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. Mil. Guerra art. 185
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)