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Sez. 1, Sentenza n. 1691 del 17/02/1988 (Rv. 457706 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - ESPROPRIAZIONI ESEGUITE PER LA INDUSTRIALIZZAZIONE DEL MEZZOGIORNO - DISCIPLINA APPLICABILE.*
Stato
decisa il 1988-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457706-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - ESPROPRIAZIONI ESEGUITE PER LA INDUSTRIALIZZAZIONE DEL MEZZOGIORNO - DISCIPLINA APPLICABILE.*

Il principio che la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme della legge n. 865 del 1971 relative alla Determinazione dell'indennità di esproprio ne comporta la Determinazione secondo i principi della legge n. 2359 del 1865, avendo questi ripreso vigore a seguito del venir meno delle Disposizioni derogatrici contenute nelle norme dichiarate incostituzionali, trova applicazione anche per le espropriazioni eseguite in forza delle leggi sulla industrializzazione del Mezzogiorno, per cui non può più riacquistare vigore l'art. 147 del T.U. Approvato con d.P.R. 30 giugno 1967 n. 1523 (il quale prevedeva la Determinazione della indennità con i criteri di cui all'art. 12 legge n. 162 del 1967, a sua volta richiamante l'art. 13 legge 15 gennaio 1885 n. 2892) ormai espressamente abrogato dall'art. 39 della legge n. 865 del 1971. (V 4091/85, mass n 441613; (V Corte cost. 223/83; (V Corte cost. 5/80).*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 15/01/1885 num. 2892 art. 13 CORTE COST., DPR 30/06/1967 num. 1523 art. 147 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)