Sez. L, Sentenza n. 5134 del 21/08/1986 (Rv. 447759 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - ARBITRATO DI CONSULENTI TECNICI - COLLEGIALI MEDICHE - COLLEGIO MEDICO EX ART. 10 DEL DPR N. 301 DEL 1975 - FUNZIONE MERAMENTE CONCILIATIVA - DECISIONI RELATIVE - VINCOLATIVITÀ - ESCLUSIONE - INTERFERENZA NELL'ESERCIZIO DELL'AZIONE GIUDIZIARIA - INAMMISSIBILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - ARBITRATO DI CONSULENTI TECNICI - COLLEGIALI MEDICHE - COLLEGIO MEDICO EX ART. 10 DEL DPR N. 301 DEL 1975 - FUNZIONE MERAMENTE CONCILIATIVA - DECISIONI RELATIVE - VINCOLATIVITÀ - ESCLUSIONE - INTERFERENZA NELL'ESERCIZIO DELL'AZIONE GIUDIZIARIA - INAMMISSIBILITÀ.*
Il collegio medico di cui all'art. 10 d.P.R. 30 maggio 1975 n. 301 ha una funzione meramente conciliativa, in Sede stragiudiziale, in ordine alla controversia insorta tra le parti in materia di trattamento pensionistico per Invalidità dei professionisti obbligatoriamente iscritti alla cassa di previdenza degli ingegneri e degli architetti, atteso che l'art. 147 disp. Att. Cod. proc. civ. ha sancito inderogabilmente che nelle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie sono privi di qualsiasi efficacia vincolante, sostanziale e processuale, gli arbitrati rituali, gli arbitrati irrituali, le collegiali mediche e le conciliazioni stragiudiziali. Consegue che le decisioni del suddetto collegio medico non sono vincolanti per le parti medesime e per il giudice e quindi non interferiscono nell'Esercizio della Azione giudiziaria a tutela dei rispettivi diritti, dovendo il giudice procedere all'accertamento della situazione di Invalidità con i mezzi consentiti dall'ordinamento processuale. (V 4873/85, mass n 442268; (V 841/82, mass n 418669).*
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 147, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 147, DPR 30/05/1975 num. 301 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)