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Sez. 5, Sentenza n. 12036 del 25/05/2009 (Rv. 608474 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Base imponibile - Variazione d'uso del fabbricato - Adeguamento della rendita catastale - Denuncia del contribuente - Necessità - Esclusione - Mancato adeguamento da parte dell'Amministrazione - Conseguenze - Prova della variazione - Onere a carico del contribuente.
Stato
decisa il 2009-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608474-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di ICI, l'art. 11 del d.lgs. n. 504 del 1992, disponendo che il Comune trasmette all'UTE, per la determinazione della rendita catastale, copia della dichiarazione relativa ai fabbricati indicati al comma quarto dell'art. 5, ivi compresi quelli per i quali siano intervenute variazioni permanenti, consente l'adeguamento della rendita indipendentemente da una specifica denuncia della variazione d'uso da parte del contribuente; incombe peraltro a quest'ultimo, qualora l'Amministrazione non si sia attivata, l'onere di dimostrare in giudizio se e quando è intervenuto il mutamento di destinazione che comporta un minor carico fiscale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/11/1992 num. 504 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/11/1992 num. 504 art. 11 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)