Sez. L, Sentenza n. 12758 del 28/11/1991 (Rv. 474794 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Disciplinare | Di dirigente - Garanzie procedurali ex art. 7 st. lavoratori - Applicabilità.
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Disciplinare
A seguito della sentenza n. 489 del 1989 della Corte Costituzionale le garanzie procedurali previste dai primi tre commi dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 trovano applicazione anche per il licenziamento disciplinare intimato ai dirigenti, il cui rapporto di lavoro non è assoggettato alla disciplina sui licenziamenti individuati dettata dalla legge 15 luglio 1966 n. 604.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 10 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)