Sez. L, Sentenza n. 10549 del 09/12/1994 (Rv. 489107 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Del Dirigente - Inosservanza delle garanzie procedurali ex art. 7 statuto lavoratori - Questione dell'illegittimità del licenziamento - Deduzione in cassazione ove proposta in primo grado ma non riproposta in appello - Inammissibilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
La questione dell'illegittimità del licenziamento disciplinare del dirigente, per inosservanza delle garanzie procedurali previste dall'art. 7 della legge n. 300 del 1970 ed applicabili, ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n.489 del 1989, anche al licenziamento anzidetto, è preclusa in sede di legittimità, qualora in ordine alla questione stessa, già ritualmente proposta in primo grado, sia intervenuta decadenza ai sensi degli artt. 346, 416 e 434 cod. proc. civ., avendo il lavoratore omesso di riproporla espressamente con la propria memoria difensiva avverso l'appello del datore di lavoro contro la sentenza affermativa dell'illegittimità del licenziamento con esclusivo riguardo all'insussistenza della giusta causa, stante l'insufficienza, ai fini dell'esclusione della decadenza predetta, di un generico richiamo alle difese di primo grado.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)