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Sez. U, Sentenza n. 3519 del 04/12/1971 (Rv. 355169 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - PETITUM SOSTANZIALE.*
Stato
decisa il 1971-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355169-01

GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - PETITUM SOSTANZIALE.*

A norma dell'art 386 cod proc civ, la decisione sulla giurisdizione e determinata dall'oggetto della domanda, il quale non va identificato, a questo fine, col solo petitum formale: non basta, cioe, perche sussista la giurisdizione del giudice ordinario che il soggetto attore si faccia a pretendere la reintegrazione di un diritto soggettivo di cui egli vanti di essere titolare e che si assume sia stato leso dalla attivita amministrativa. Occorre che il petitum sia riguardato in stretto coordinamento con la causa petendi (cd petitum sostanziale) ed in relazione alla tutela che l'ordinamento accorda alla situazione giuridica soggettiva di cui si lamenta la lesione; occorre, cioe, verificare se, alla stregua della disciplina normativa della materia controversa, quella situazione soggettiva che il privato faccia valere quale diritto perfetto, sia tale, ed abbia titolo alla tutela che dei diritti soggettivi e propria anche di fronte alla pubblica amministrazione, sicche questa non possa su essa incidere, eliminandola o altrimenti sacrificandola, o se, invece, per essere un siffatto potere discrezionale attribuito dall'ordinamento alla pubblica amministrazione, quella stessa situazione soggettiva sia configurabile, non piu come diritto ma come interesse legittimo, suscettibile solo di quella protezione occasionale e riflessa che va chiesta al giudice amministrativo. (nella specie, il SC ha precisato che l'art 153 della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n 148, il quale conferisce al sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti in alcune specifiche materie, fra cui l'igiene, costituisce tipica norma di Azione, avente di mira in modo diretto ed immediato l'Esercizio della funzione pubblica e, soltanto di riflesso, le posizioni soggettive di coloro che si trovano in una situazione differenziata e qualificata rispetto a quella della generalita dei cittadini; che, pertanto, competente a conoscere della lesione di tali posizioni soggettive e, quindi, il giudice amministrativo). (V 926'70, mass n 346361; 924'70, mass n 346352; 2266'69, mass n 341(645).*

Riferimenti normativi: Legge 04/02/1915 num. 148 art. 153, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 386, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)