Sez. 1, Sentenza n. 17738 del 23/04/2010 Cc. (dep. 10/05/2010) Rv. 247077 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Divieto di concessione per condanna per delitto ostativo - Contestazione formalmente non specifica - Possibilità di ricorso alla motivazione della sentenza per giustificare la mancata concessione - Esclusione.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
È illegittima la reiezione di istanza di misura alternativa alla detenzione (nella specie, affidamento in prova al servizio sociale) fondata sul carattere ostativo del delitto in relazione alla cui condanna la misura stessa sia stata chiesta, allorché la contestazione formale dell'imputazione sia riferita genericamente al reato di cui all'art. 416 cod. pen., senza alcun richiamo ai commi primo e terzo indicati nell'art. 4-bis, comma primo-ter, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario), al quale non può sopperire la generica menzione del ruolo di organizzatore e partecipe dell'associazione per delinquere, contenuta in sentenza con riferimento al condannato.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 com. 1, Cod. Pen. art. 416 com. 3, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis com. 1 n. 3 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)