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Sez. 2 - , Sentenza n. 4741 del 15/02/2023 (Rv. 666880 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE | Fondi comuni di investimento - Successione della società di gestione - Giudizio in corso attinente a diritti sul fondo - Conseguenze - Efficacia della sentenza emessa tra le parti originarie nei confronti della cessionaria - Sussistenza. RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO (NOZIONE, CARATTERI) - DI CREDITI - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2023-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666880-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE

In tema di fondi comuni di investimento, se nel corso del giudizio in cui è controverso un diritto ad essi attinente si trasferiscono - ai sensi dell'art. 36, comma 1, del d.lgs. n. 58 del 1998 - da una società ad un'altra i rapporti di gestione ad essi relativi, il processo prosegue tra le parti originarie, pur potendo la società subentrata intervenire o essere chiamata nel processo e la società alienante esserne estromessa. In ogni caso, la sentenza pronunciata nei confronti delle parti originarie spiega i suoi effetti anche nei confronti della società di gestione subentrata.

Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 111, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 36 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)