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Sez. 1 - , Sentenza n. 12062 del 08/05/2019 (Rv. 653911 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO (NOZIONE, CARATTERI) - DI CREDITI - IN GENERE | - Fondi comuni di investimento - Natura giuridica - Soggettività giuridica autonoma - Esclusione - Patrimoni separati della società promotrice o di gestione - Configurabilità - Acquisti nell'interesse del fondo - Titolarità formale e legittimazione ad agire - Società promotrice o di gestione - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653911-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO (NOZIONE, CARATTERI) - DI CREDITI - IN GENERE

I fondi comuni d'investimento (nella specie, fondio immobiliare chiusi), disciplinati nel d.lgs. n. 58 del 1998, e succ. mod., sono privi di un'autonoma soggettività giuridica, ma costituiscono patrimoni separati della società di gestione del risparmio; pertanto, in caso di acquisto nell'interesse del fondo, l'immobile che ne è oggetto deve essere intestato alla società promotrice o di gestione la quale ne ha la titolarità formale ed è legittimata ad agire in giudizio per far accertare i diritti di pertinenza del patrimonio separato in cui il fondo si sostanzia.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 com. 1, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 36, Legge 23/03/1983 num. 77, Cod. Civ. art. 2740

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)