diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 28786 del 18/06/2015 Ud. (dep. 07/07/2015) Rv. 264152 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - IN GENERE | Cassiere di banca - Appropriazione di somme di denaro tramite fraudolento rinnovo di libretti di deposito in assenza del titolare - Sussistenza - Esclusione - Appropriazione indebita - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-06-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264152-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - IN GENERE

Il cassiere di banca, in quanto destinatario dell'obbligo di custodia di danaro, valori e titoli in dotazione alla cassa, è titolare del possesso di essi e come tale, qualora disponga in proprio favore di somme depositate sul conto corrente, risponde di appropriazione indebita in danno della banca e non già di delitti in danno del correntista. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto responsabile di appropriazione indebita, aggravata ex art. 61 n. 11 cod. pen. e non di truffa, il cassiere di banca, che, mediante il fraudolento rinnovo in assenza del titolare di libretti di deposito a risparmio nominativi, successivamente indebitamente estinti, si era appropriato delle relative somme di denaro).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 com. 1 lett. M, Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Cod. Pen. art. 646 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)