Sez. L, Sentenza n. 4814 del 22/04/1992 (Rv. 476905 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento collettivo - Riduzione e criteri di scelta del personale | Poteri di controllo del giudice - Portata - Incensurabilità delle scelte tecniche e produttive - Limiti - Fattispecie relativa a licenziamento di lavoratori sgraditi o di scarso rendimento.
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento collettivo - Riduzione e criteri di scelta del personale
In caso di licenziamento collettivo per riduzione di personale l'imprenditore è tenuto ad osservare i criteri di selezione dei dipendenti da licenziare fissati negli accordi sindacali di categoria, ed ha l'onere di dimostrare di aver ottemperato a tale obbligo, sicché il controllo del giudice, oltre che riguardare la sussistenza dell'indispensabile presupposto di fatto della riduzione di personale, si deve estendere alla verifica, nel caso concreto, dell'osservanza di tali criteri da parte del datore di lavoro, dato che l'incensurabilità delle scelte tecniche e produttive dell'imprenditore trova limite nel caso in cui il singolo licenziamento non risulti ricollegabile alla ristrutturazione aziendale, bensì diretto ad eliminare un dipendente sgradito o di scarso rendimento. (Nella specie, la sentenza dei giudici di merito, confermata dalla S.C., aveva accertato che le esigenze tecniche e produttive allegate dal datore di lavoro erano in realtà preordinate all'eliminazione dei lavoratori sgraditi o di scarso rendimento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)