Sez. L, Sentenza n. 7708 del 15/07/1995 (Rv. 493289 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE | Ordine di priorità dei criteri secondo l'elencazione dell'accordo interconfederale del 1965 - Derogabilità da parte del datore di lavoro - Condizioni - Contemperamento tra i criteri dell'anzianità e dei carichi di famiglia - Divieto - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE
Nel licenziamento per riduzione di personale, è logica un'interpretazione della disposizione dell'accordo interconfederale del 5 maggio 1965 secondo cui i criteri di scelta dei lavoratori da assoggettare alla risoluzione del rapporto vanno applicati secondo un rigoroso ordine di priorità corrispondente all'ordine con cui gli stessi criteri sono elencati dall'accordo (prevalenza delle esigenze tecniche: quindi, nell'ambito di indifferenza rispetto ad esse, applicazione del criterio dell'anzianità ed infine, a parità di anzianità, di quello dei carichi di famiglia), anche perché l'art. 5 stabilisce una precedenza inversa in caso di riassunzione. Tuttavia, può riconoscersi al datore di lavoro, al quale è riservato l'apprezzamento delle esigenze tecniche, di sacrificare in parte di queste ultime per ridurre il costo sociale delle scelte o prevenire incrementi di conflittualità. Invece un contemperamento tra il criterio dell'anzianità e quello dei carichi di famiglia (con l'attribuzione, per esempio, da parte del datore di lavoro e del giudice di un certo peso all'uno ed all'altro, o a loro elementi) frustrerebbe le esigenze di uniformità di trattamento ancorata a parametri oggettivi. (Nella specie i criteri erano stati applicati nell'ordine previsto dall'accordo e correlativamente la S.C. ha osservato che non era necessario esaminare specificamente l'ipotesi di una loro applicazione secondo un ordine diverso).
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)