Sez. L, Sentenza n. 20153 del 18/10/2005 (Rv. 584818 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE | Divieto - Documenti - Mancata produzione in primo grado nonostante l'invito del giudice - Ammissibilità in appello - Esclusione - Fattispecie concernente la tempestiva impugnazione del licenziamento.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE
Nel rito del lavoro, l'omessa indicazione, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dei documenti, e l'omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determinano la decadenza del diritto alla produzione dei documenti stessi, salvo che la produzione non sia giustificata dal tempo della loro formazione o dall'evolversi della vicenda processuale successivamente al ricorso ed alla memoria di costituzione (ad esempio, a seguito di riconvenzionale o di intervento o chiamata in causa del terzo). Pertanto, in caso di mancata produzione con l'atto introduttivo ovvero a seguito di specifico invito del giudice, i documenti non possono essere depositati per la prima volta in appello. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito, correggendone la motivazione - di inidoneità della documentazione prodotta in appello ai fini della dimostrazione di una tempestiva impugnazione del licenziamento - nel senso dell'inammissibilità della produzione in secondo grado di documentazione non prodotta in primo grado, nonostante la fissazione di un termine da parte del giudice).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)